LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 47.
Garanzia fidejussoria regionale.
1. Sulla base delle previsioni dei progetti di intervento e delle relative leggi di cui al precedente articolo 40, ultimo comma, l’ammortamento dei mutui contratti da enti pubblici per il finanziamento delle opere e lavori pubblici può essere assistito da fidejussione regionale a garanzia delle quote relative al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi.
2. La garanzia fidejussoria di cui al comma precedente è concessa con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale a richiesta dell’ente interessato.(13)
3. Gli enti richiedenti devono in ogni caso dimostrare la integrale o parziale carenza di cespiti delegabili a garanzia dei mutui contraenti: in caso di carenza parziale la garanzia regionale opera per la quota di ammortamento non coperta dalle delegazioni sui cespiti propri dell’ente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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