LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 48.
Rimborsi.
1. Le somme dovute alla regione dagli enti beneficiari a titolo di rimborso di contributi in capitale concessi in forme di anticipazione a norma del precedente art. 42, terzo comma, devono essere versate direttamente alla tesoreria regionale nei termini previsti dai piani di spesa di cui al precedente art. 44, ed imputate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata dei bilanci regionali annuali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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