LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 49.
Controllo sostitutivo.
2. In caso di urgenza il commissario può affidare ai servizi provinciali del genio civile la progettazione e l’esecuzione delle opere e lavori di cui sopra.
NOTE:
18. Il comma è stato abrogato dall'art. 41, comma 2, lett. a) della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1. Vedi anche art. 41, commi 3 e 4 della stessa l.r. 1 febbraio 2012, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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