LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 51.
Scelta delle aree.
1. Le aree occorrenti per l’esecuzione delle opere previste dalla presente legge debbono essere scelte nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o di quelli adottati e trasmessi alla regione per l’approvazione, nonché dei vincoli e delle limitazioni di qualsiasi natura costituiti e comunque operanti a norma della legislazione vigente a tutela dei pubblici interessi.
2. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni di aree per la realizzazione di servizi pubblici l’approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle eventuali specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.
3. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli artt. 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Qualora la particolare natura del suolo e del sottosuolo e le caratteristiche delle opere comportino particolari verifiche d’idoneità dell’area in relazione alla portata del terreno, la scelta dell’area è subordinata al risultato positivo delle indagini geologiche che debbono essere effettuate.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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