LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 3.1(7)
(Partenariato pubblico-privato per interventi volti a perseguire le finalità della legge)
1. Gli enti gestori dei parchi regionali possono acquisire finanziamenti privati, nel rispetto della normativa vigente sui contratti pubblici, e, in particolare, della disciplina sul partenariato pubblico-privato, per l’attuazione di attività e per la realizzazione di progetti volti al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge e alle finalità istitutive degli stessi parchi.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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