LEGGE REGIONALE
30 novembre 1983
, N. 86
Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale
(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86
Piano regionale delle aree protette.
1. Il piano regionale delle aree protette (PRAP) costituisce atto fondamentale di indirizzo per la gestione e la pianificazione tecnico-finanziaria, nonché atto di orientamento della pianificazione e gestione degli enti gestori delle aree protette.
2. Il PRAP individua gli obiettivi strategici e le azioni per la pianificazione, la conservazione e la valorizzazione del sistema regionale delle aree protette, anche con riferimento al quadro finanziario delle risorse da destinare agli enti gestori delle aree protette, determinando altresì gli indicatori per il monitoraggio e la verifica degli obiettivi e delle azioni previste.
3. Entro nove mesi dall’approvazione del progetto di riorganizzazione di cui all’articolo 3 della legge regionale recante (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio) la Giunta regionale avvia le procedure per l’approvazione del PRAP da parte della stessa Giunta. In prima applicazione il PRAP ha un orizzonte temporale al 2020 con possibilità di rinnovo all’inizio di ogni legislatura regionale. Il PRAP è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.(8)
4. Il PRAP può essere aggiornato annualmente mediante il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, approvato ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).
5. Il PRAP, predisposto in coerenza con gli obiettivi individuati nel piano territoriale regionale di cui alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), è recepito nel PTR ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della medesima legge regionale.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia