LEGGE REGIONALE
30 novembre 1983
, N. 86
Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale
(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86
Difesa, gestione e sviluppo dei boschi e della vegetazione naturale e seminaturale.
1. I boschi delle aree protette di cui all’articolo 1 sono disciplinati dalla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e dal presente articolo. I popolamenti arborei, arbustivi ed erbacei naturali e seminaturali, che non costituiscono bosco ai sensi dell’articolo 42 della l.r. 31/2008, sono disciplinati e tutelati in forma coordinata ed integrata. (11)
2. I boschi e le strutture minori di vegetazione naturale e seminaturale delle aree protette sono difesi, gestiti e sviluppati per le loro funzioni ecologiche, paesaggistiche, di difesa idrogeologica, sociali e produttive ed a tal fine:
3. Gli enti gestori dei parchi regionali e delle riserve naturali:
a) predispongono i piani di indirizzo forestale, nonché approvano i piani di assestamento forestale delle proprietà forestali pubbliche o private di cui all’articolo 47 della l.r. 31/2008;(12)
b) esercitano, secondo principi di semplificazione amministrativa, le funzioni in materia di autorizzazioni al taglio dei boschi, mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell’uso dei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, applicando criteri di rimboschimento compensativo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nonché le relative funzioni sanzionatorie;(13)
4. Gli enti gestori delle aree protette:
a) partecipano alla programmazione negoziata di contratti territoriali riguardanti il settore agro-forestale, ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 31/2008, con particolare riferimento alla conservazione e allo sviluppo della vegetazione naturale e alla salvaguardia del paesaggio agricolo;(15)
b) partecipano a forme associative ed in particolare ai consorzi forestali di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
c) concorrono alla difesa dei boschi dagli incendi, partecipando alla redazione dei relativi piani di settore, agli interventi di lotta attiva ed alla gestione della rete di avvistamento, ai sensi dell’articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).
5. Gli enti gestori delle aree protette realizzano gli interventi forestali, di sistemazione idraulico-agrario-forestale e di equipaggiamento vegetazionale della campagna, di propria diretta competenza, mediante:
a) concessione a consorzi forestali, imprese forestali, imprenditori agricoli singoli o associati, associazioni senza scopo di lucro a fini di difesa ambientale, nei limiti di cui all’articolo 7 del d.lgs. 227/2001;
6. Nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, la Regione definisce con regolamento per tutto il territorio regionale, i criteri, le disposizioni e i vincoli per la difesa, la gestione, la rinnovazione e lo sviluppo della flora erbacea nemorale e della vegetazione in aree non boscate, nonché per il contenimento della flora esotica invasiva da parte degli enti gestori delle aree regionali protette e dei siti di Rete Natura 2000 per i territori di rispettiva competenza, ovvero da parte delle province per il restante territorio regionale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.(16)
NOTE:
12. La lettera è stata sostituita dall'art. 16, comma 1, lett. b) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38.
13. La lettera è stata modificata dall'art. 24, comma 3, lett. a) della l.r. 28 ottobre 2004, n. 27.
15. La lettera è stata modificata dall'art. 16, comma 1, lett. c) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38.
16. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 24 della l.r. 5 maggio 2004, n. 12 e successivamente sostituito dall'art. 24, comma 3, lett. b) della l.r. 28 ottobre 2004, n. 27. Il comma è stato in seguito modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 4 agosto 2011, n. 12e dall'art. 16, comma 1, lett. d) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia