LEGGE REGIONALE
30 novembre 1983
, N. 86
Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale
(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86
Art. 5 bis
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel conservare e valorizzare le aree regionali protette, tenuto conto degli interessi locali in materia di sviluppo economico e sociale.
2. A questo scopo, con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, con particolare riferimento alle iniziative previste agli articoli 3, 9 e 10, specificandone gli ambiti, le caratteristiche, le risorse, i soggetti coinvolti e i destinatari ed eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte.
NOTE:
20. Il comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. a), numero 2 della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia