LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 12.
Procedura per l’istituzione e delimitazione delle riserve naturali.
1. Le riserve naturali di interesse regionale sono istituite, anche al di fuori delle aree individuate nell’allegato A alla presente legge, con deliberazione del Consiglio Regionale previa consultazione delle province, delle comunità montane e dei comuni interessati, ai sensi dall’articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991; a tal fine la Giunta regionale delibera la relativa proposta, cui è allegata una planimetria, in scala non inferiore a 1:5.000, dell’area che si propone di includere nella riserva e la pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione. I comuni interessati provvedono alla pubblicazione di tale deliberazione nei rispettivi albi.(32)
2. Entro sessanta giorni dalla avvenuta pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni alla Giunta regionale, che le trasmette, unitamente alle proprie controdeduzioni, al Consiglio regionale.
3. La deliberazione istitutiva stabilisce:
a) la delimitazione definitiva della riserva e della eventuale area di rispetto;
b) la classificazione della riserva fra le categorie di cui al precedente art. 11;
c) il soggetto cui è affidata la gestione della riserva a norma del successivo art. 13;
d) le modalità e i termini per la elaborazione e l’approvazione del piano della riserva di cui al successivo art. 14;
e) i divieti e i limiti alle attività antropiche nell’ambito della riserva, in rapporto alla classificazione della medesima nel rispetto dell’articolo 22 della legge 394/1991 e dell’articolo 15 della presente legge, specificando quali tra i suddetti divieti e limiti prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici dei comuni interessati;(33)
f) le modalità di finanziamento delle attività connesse alle finalità della riserva.
NOTE:
32. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1 della l.r. 23 aprile 1985, n. 41 e successivamente modificato dall'art. 16, comma 1, lett. m) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38. Torna al richiamo nota
33. La lettera è stata sostituita dall'art. 3, comma 1 della l.r. 23 aprile 1985, n. 41 e successivamente modificata dall'art. 16, comma 1, lett. n) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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