LEGGE REGIONALE
30 novembre 1983
, N. 86
Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale
(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86
Art. 13.
Gestione delle riserve naturali.
1. La gestione delle riserve è affidata alla provincia o alla comunità montana o ai comuni, singoli o associati, competenti per territorio, ovvero a un ente di diritto pubblico, disciplinato ai sensi degli articoli 22, 22-bis, 22-ter e 22-quater.(34)
1 bis. Sulla base delle caratteristiche territoriali, ambientali, di conservazione e di complessità gestionale, la Giunta regionale, per le riserve naturali di cui all'articolo 8, comma 5, della Legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), ha facoltà, con propria deliberazione, di designare il direttore dell'ente gestore, dandone comunicazione al rispettivo presidente del consiglio di gestione. Il presidente del consiglio di gestione provvede al conferimento della nomina, sentito il consiglio di gestione. Col conferimento dell'incarico di cui al precedente periodo, si intende automaticamente: (35)
2. Il soggetto gestore della riserva:
a bis) elabora e approva il regolamento per la gestione e il funzionamento della riserva e ne trasmette copia alla Giunta regionale;(37)
3. La gestione delle riserve naturali può altresì essere affidata, in base a convenzione stipulata con la Regione, sentiti gli enti locali interessati, alla Azienda regionale delle foreste, ad istituti scientifici legalmente riconosciuti come tali, ovvero ad associazioni naturalistiche che forniscano adeguate garanzie sul piano organizzativo e tecnico scientifico; a detti soggetti sono affidati i compiti di cui al precedente secondo comma, lettera a), b), c), d), e). La deliberazione istitutiva della riserva può prevedere l'affidamento a tali soggetti delle funzioni, di cui alla lettera g) del comma 2, concernenti esclusivamente la gestione della riserva naturale.(38)
4. Le riserve individuate all’interno dei parchi regionali sono gestite, in conformità a quanto previsto dal presente capo, dall’ente gestore del parco.(39)
5. Nelle riserve naturali, ivi comprese le relative aree di rispetto, l’esercizio venatorio è vietato ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 43, comma 1, lett. b) della l.r. 16 agosto 1993, n. 26‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’esercizio venatorio’.(40)
6. Nelle more dell’approvazione del piano di gestione della riserva di cui al precedente terzo comma, la Giunta regionale può autorizzare l’esecuzione e concorrere al finanziamento di opere di conservazione e ripristino ambientale.
7. Ferme restando le specifiche procedure di legge previste per le opere di interesse statale, la Giunta regionale, previo parere vincolante del gestore, può autorizzare, sentita la competente commissione consiliare, in via eccezionale e in deroga al regime proprio della riserva, la manutenzione e l’adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico; la deliberazione di autorizzazione della Giunta regionale stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, nonché l’indennizzo per danni non ripristinabili o recuperabili. La Giunta regionale delibera i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali.(41)
NOTE:
37. La lettera è stata aggiunta dall'art. 16, comma 1, lett. o) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38. Vedi anche art. 16, comma 2 della l.r. 10 novembre 2015, n. 38.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia