LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 16 bis(54)
Istituzione dei parchi regionali.
1. I parchi regionali sono istituiti, previa consultazione dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate, nelle forme previste dall’art. 22, comma 1, lett. a) della legge 394/91, con legge regionale che stabilisce:
a) la delimitazione dell’area finalizzata all’applicazione delle misure di salvaguardia;
b) l’ente cui è affidata la gestione;
c) le modalità e i termini per l’elaborazione delle proposte di piano del parco;
d) le norme di salvaguardia da applicarsi fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale;
e) le strutture di direzione tecnica e le forme di partecipazione delle associazioni e categorie economiche interessate alla vita del parco.
3. Ove l’ente gestore non abbia provveduto entro il termine di cui alla precedente lettera c) a formulare la proposta del piano del parco, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera, entro novanta giorni dalla scadenza del termine medesimo, l’elenco delle opere e degli interventi suscettibili di alterare in modo rilevante l’ambiente del parco, per i quali il rilascio delle concessioni edilizie è soggetto, fino all'adozione del piano del parco, al preventivo parere favorevole della giunta regionale.
NOTE:
54. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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