LEGGE REGIONALE
30 novembre 1983
, N. 86
Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale
(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86
Istituzione dei parchi regionali.
1. I parchi regionali sono istituiti, previa consultazione dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate, nelle forme previste dall’art. 22, comma 1, lett. a) della legge 394/91, con legge regionale che stabilisce:
3. Ove l’ente gestore non abbia provveduto entro il termine di cui alla precedente lettera c) a formulare la proposta del piano del parco, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera, entro novanta giorni dalla scadenza del termine medesimo, l’elenco delle opere e degli interventi suscettibili di alterare in modo rilevante l’ambiente del parco, per i quali il rilascio delle concessioni edilizie è soggetto, fino all'adozione del piano del parco, al preventivo parere favorevole della giunta regionale.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia