LEGGE REGIONALE
30 novembre 1983
, N. 86
Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale
(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86
1. Per ogni parco regionale viene formato:(61)
a) un piano territoriale di coordinamento, avente effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) con i contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale; tale piano, in attuazione dell’articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), reca, in apposita sua parte, avente altresì effetti di piano territoriale regionale, le previsioni di cui all’articolo 16 ter, comma 2, per le zone di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), qualora individuate nell’ambito del parco regionale.
2. Il piano territoriale, per i problemi di tutela naturalistica e ambientale, deve essere elaborato con riferimento all’intero territorio dei comuni interessati; in esso sono enunciati altresì gli indirizzi - per i suddetti problemi - in ordine alla pianificazione territoriale delle parti di detto territorio esterne all’area del parco.
3. Il piano territoriale può disporre modifiche ed integrazioni alla delimitazione territoriale indicata nella legge istitutiva, per il conseguimento delle finalità ivi previste.
4. Il piano territoriale di coordinamento definisce:
a) l’articolazione del relativo territorio in aree differenziate in base all’utilizzo previsto dal relativo regime di tutela - ivi comprese eventuali aree di riserva e beni di rilevanza naturalistica o anche geologica -, nonché l’eventuale individuazione delle aree da destinare ad attrezzature di uso pubblico, anche ai sensi degli artt. 3, lettera c), 4 e 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;(63)
b) l’indicazione dei soggetti e delle procedure per la pianificazione territoriale esecutiva e di dettaglio;
c) eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità del parco, nonché l'individuazione degli interventi di cui al secondo comma del precedente art. 5;(64)
d) i criteri per la difesa e la gestione faunistica; nell'ambito delle riserve naturali e delle aree a parco naturale identificate ai sensi del precedente art. 16 ter, l’esercizio della caccia è vietato ai sensi dell’art. 22, comma 6, della l. 394/91 e dell’art. 43, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26“Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’esercizio venatorio”; per tali aree il piano territoriale di coordinamento definisce le modalità con cui devono essere effettuate, da parte dell'ente gestore, la salvaguardia e la gestione della fauna selvatica omeoterma, con particolare riguardo alla regolamentazione dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi ai sensi dell’art. 22, comma 6, della l. 394/91. Nelle rimanenti aree dei parchi regionali l’attività venatoria è disciplinata dalla l.r. 26/93; per dette aree i piani provinciali di cui agli artt. 14 e 15 della stessa legge regionale sono approvati dalla provincia interessata in conformità ai criteri per la difesa e la gestione faunistica stabiliti dal piano territoriale di coordinamento del parco, previo parere dell’ente gestore del parco; le aree a parco naturale e riserva naturale costituiscono aree sottoposte a protezione della fauna selvatica computabili ai fini della quantificazione delle quote stabilite dall’art. 13, comma 3, della l.r. 26/93; dette quote sono comunque individuate prevalentemente nell’ambito dei confini dei parchi regionali; nel rimanente territorio agro-silvo-pastorale si effettua la gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dagli artt. 28 e 34 della l.r. 26/93. Il piano territoriale di coordinamento può in funzione del recupero o della riqualificazione faunistica di aree agricole, boschive o incolte, stabilire forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le organizzazioni agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale, i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia interessati, le aziende faunistiche-venatorie e agri-turistico-venatorie presenti sul territorio;(65)
4 bis. Il piano territoriale di coordinamento del parco può disciplinare le riserve istituite all’interno del parco con apposito azzonamento.(66)
5. Il piano territoriale del parco contiene in particolare le indicazioni di cui all’art. 8, terzo comma, lett. c), f), g), h), i), l), m), n) della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.
NOTE:
59. Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32, negli artt. 17, 18, 19, 20 e 22 la dizione "parchi naturali e parchi di cintura metropolitana" (introdotta dall’art. 5 , comma 2 della l.r. 23 aprile 1985, n. 41, negli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22) è sostituita con "parchi regionali".
60. La rubrica è stata modificata dall'art. 16, comma 1, lett. u) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38.
61. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 28 febbraio 2000, n. 11 e successivamente modificato dall'art. 16, comma 1, lett. v) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia