LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 18.(59)(50)
Rapporti con altri strumenti di pianificazione territoriale.
1. Le previsioni contenute in piani territoriali di coordinamento comprensoriale, ove formati, o in piani urbanistici delle Comunità montane, che riguardino aree comprese nei parchi regionali, debbono essere adeguate alle esigenze di rispetto delle finalità del parco, e demandano al piano territoriale del parco, nell’ambito degli indirizzi generali da essi definiti, la disciplina del territorio che vi è compreso per gli aspetti previsti dal precedente art. 17.
2. Sui piani territoriali di coordinamento comprensoriale e sui piani urbanistici delle comunità montane e sulle relative modifiche, che interessino aree comprese nei parchi regionali di interesse regionale, deve essere acquisito, prima della loro adozione, il parere dell’ente che gestisce il parco.
3. Il piano del parco può individuare zone riservate ad autonome scelte di pianificazione comunale; per queste zone il piano detta orientamenti e criteri generali per il coordinamento delle previsioni dei singoli strumenti urbanistici.
4. Le previsioni urbanistiche del piano del parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.
5. I comuni apportano al proprio strumento urbanistico generale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del piano del parco, le correzioni conseguenti, relativamente alle aree comprese nel parco stesso; entro due anni dalla stessa data, i comuni procedono all’aggiornamento dello strumento urbanistico generale relativamente alle aree esterne al parco, tenendo conto degli indirizzi derivanti dal piano territoriale del parco, ai sensi del quinto comma del precedente art. 17.
5 bis. Laddove i confini dei parchi coincidano con i limiti amministrativi dei comuni facenti parte dell’ente parco, i comuni, se riscontrano errori nella corrispondenza tra il proprio limite amministrativo e quanto riportato nelle tavole allegate alla legge istitutiva del parco o a eventuali successive modifiche, segnalano all’ente gestore del parco il confine corretto, previa deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata e in accordo con i comuni confinanti, evidenziando, altresì, le difformità riscontrate nel perimetro del parco. L’ente parco, verificate le difformità, propone alla Giunta regionale, con deliberazione della comunità del parco, la rettifica del perimetro per attestarsi sui corretti limiti amministrativi. Con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul BURL è conseguentemente rettificato il perimetro del parco. (68)
5 ter. I piani di governo del territorio (PGT) possono meglio rappresentare, d’intesa tra il comune o i comuni interessati e il relativo ente gestore, i confini del parco individuati nelle tavole allegate alla legge istitutiva o a eventuali successive modifiche ovvero nelle tavole del piano territoriale di coordinamento del parco, apportando, nella trasposizione dei confini nelle tavole di PGT, puntuali specificazioni atte a migliorare la rappresentazione dei confini medesimi mediante il riferimento a elementi fisici e geografici reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici di maggior dettaglio. L’ente gestore del parco, in sede di espressione del parere relativo agli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, reso ai sensi dell’articolo 21, verifica che le specificazioni dei confini, così come riportate negli elaborati comunali, effettivamente si attestino, laddove possibile, su elementi fisici e geografici reali rilevabili sul territorio ovvero su elaborati cartografici in scala di maggior dettaglio, e ne valutano la coerenza con le previsioni del PTC del parco. L’ente parco recepisce tale nuova perimetrazione.(69)
5 quater. La Giunta regionale specifica le modalità attuative di quanto previsto al comma 5 bis.(70)
6. Dalla data di pubblicazione della proposta di piano o relativa variante cessano di applicarsi le norme di salvaguardia previste dalla legge istitutiva ai sensi dell’articolo 16 bis, comma 1, lettera d) e, sino alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione e comunque per il termine massimo non prorogabile di diciotto mesi, è vietato ogni intervento in contrasto con la proposta adottata dall’ente gestore; per le aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) si applica il medesimo regime di salvaguardia sino all’entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 19 e comunque per il termine massimo non prorogabile di ventiquattro mesi.(71)
6 bis. Qualora il piano territoriale di coordinamento del parco regionale non sia approvato nel termine di diciotto mesi previsto dal comma precedente, spetta all’ente gestore del parco stesso un indennizzo pari al venti per cento dell’importo dei finanziamenti regionali corrisposti all’ente nell’anno precedente, da corrispondersi a carico del bilancio regionale per la realizzazione di opere di riqualificazione ambientale e paesistica.(72)
6 bis 1. Ai fini di quanto previsto dal precedente sesto comma, l’avviso deve essere pubblicato sul BURL immediatamente successivo alla data di ricevimento.(73)
6 ter. La giunta regionale, restando ferme le specifiche procedure di legge previste per le opere di interesse statale, previo parere della competente commissione consiliare e su parere obbligatorio e vincolante dell'ente gestore del parco, può autorizzare, in deroga al regime proprio del parco e purché non possano essere diversamente localizzate, la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale e di infrastrutture a rete di interesse statale per la trasmissione di energia elettrica e opere connesse, previste in piani approvati a livello nazionale, nonchè la realizzazione di reti ed interventi infrastrutturali previsti negli strumenti di programmazione regionale di cui alla l.r. 34/1978; la deliberazione di autorizzazione della giunta regionale stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, nonché l’indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili.(74)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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