LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 21.
Compiti dell’ente gestore.
1. L’ente gestore del parco:
a) adotta la proposta del piano territoriale, approva i piani attuativi di settore ed i regolamenti d’uso del parco;(83)
b) esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli organi della Regione ed agli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del parco;
c) promuove l’acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel piano territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del parco;
d) propone alla Regione gli interventi finanziari di cui al precedente art. 3;
e) promuove lo studio e la conoscenza dell’ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela;
f) attua gli interventi previsti nei piani.
2. Nelle aree dei parchi, a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del piano territoriale, sono affidate agli enti gestori dei parchi medesimi, salvo il caso in cui si tratti di ente dipendente dalla Regione:
a) (84)
b) a titolo di delega, il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 39 e 42 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.
3. Il Consiglio regionale stabilisce le direttive per l’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
4. I pareri di cui alla lettera b) del precedente primo comma sono obbligatori, a far tempo dalla data di costituzione degli organi dell’ente gestore, in ordine a:
a) piani territoriali di livello svoracomunale e piani urbanistici delle comunità montane;
b) piani urbanistici generali e relative varianti, nonché piani attuativi soggetti alla approvazione regionale;
c) piani agricoli di zona;
d) piani delle cave, di cui all’articolo 7 della l.r. 14/1998;(85)
e) rilascio e rinnovo di autorizzazioni dell’attività estrattiva e di concessioni di derivazioni d’acqua;
f) provvedimenti di regolamentazione speciale delle attività di caccia e di pesca nell’area del parco.
5. I piani urbanistici generali e le relative varianti, non ancora approvati alla data di costituzione dell’ente gestore del parco, devono essere trasmessi dalla Giunta regionale all’ente stesso per l’espressione del parere di cui al precedente quarto comma.
6. I pareri di competenza dell’ente gestore del parco, qualora non siano espressi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta, si intendono favorevoli alle proposte formulate, fermo restando quanto disposto dalla legislazione nazionale in vigore, anche emanata in attuazione di disposizioni della Comunità economica europea nella specifica materia.
7. L’ente gestore del parco, ai fini dell’elaborazione delle proposte di piano territoriale dei regolamenti d’uso e dei piani attuativi di settore del parco, nonché ai fini dell’attuazione di specifici interventi e programmi, si avvale anche, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione tecnica dell’Azienda regionale delle foreste per gli aspetti di competenza di quest’ultima. (86)
7 bis. (87)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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