LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 22.(59)(88)
Enti gestori dei parchi regionali.
1. La gestione dei parchi regionali è affidata ad enti di diritto pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 22-bis, composti dagli enti locali territorialmente interessati, nonché da quelli volontariamente aderenti.
2. Lo statuto dell'ente determina le forme di organizzazione, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis.
NOTE:
88. L'articolo è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. i) della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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