LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 24.
Monumenti naturali.
1. I monumenti naturali sono individuati, anche al di fuori delle aree di cui all’allegato A della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i comuni, le comunità montane e le province interessate.
2. La relativa deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e ad essa è allegata la cartografia, in scala 1:2000, qualora la tutela si estenda anche all' area circostante il monumento.
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al precedente comma, chiunque può presentare osservazioni alla Giunta regionale, la quale le esamina e delibera in via definitiva la delimitazione delle aree, indicando altresì l’eventuale area di rispetto, i relativi regimi di tutela, le attività consentite e le modalità del loro esercizio, nonché l’ente che deve provvedere alle opere di cui al successivo quinto comma.
5. Alle opere necessarie per la conservazione, l’apposizione delle tabelle segnaletiche di cui al successivo art. 32, la valorizzazione ed il ripristino dei monumenti naturali, nonché alla vigilanza, provvede:
- la comunità montana, per quelli compresi nel proprio territorio;
- il comune, nei restanti casi.
6. Qualora la delimitazione del monumento naturale interessi il territorio di più comuni o più comunità montane, la deliberazione di cui al precedente 2º comma indica l’ente a cui è attribuita la competenza ad eseguire le opere, nonché le forme d’intesa con gli altri enti interessati.(103)
7. La Regione può assegnare contributi, ai sensi del successivo art. 40, a favore degli enti di cui al precedente 5º comma, per concorrere alle spese di conservazione, ripristino e apposizione di tabelle segnaletiche.
9. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela il bene può essere acquistato dall’ente gestore, ovvero espropriato per pubblica utilità, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, in applicazione della legislazione vigente in materia di espropri.
10. Dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al primo comma e fino all’entrata in vigore della deliberazione di cui al terzo comma del presente articolo, è vietata ogni alterazione del monumento naturale e dell'area su cui insiste.
NOTE:
102. Il comma è stato modificato dall'art. 10, comma 1, lett. n) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14. Torna al richiamo nota
103. Il comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 1 della l.r. 23 aprile 1985, n. 41. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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