LEGGE REGIONALE
30 novembre 1983
, N. 86
Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale
(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86
Art. 26.
Vigilanza.
1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell’ambiente nei parchi, nelle riserve e nei monumenti naturali, è esercitata dagli enti che gestiscono le rispettive aree protette, tramite il proprio personale a ciò preposto. Nei siti di Rete Natura 2000 la vigilanza è esercitata dai rispettivi enti gestori. Nelle riserve naturali gestite da istituti scientifici, associazioni naturalistiche o dall’Azienda regionale delle Foreste, ai sensi del precedente art. 13, terzo comma, le funzioni di vigilanza sono affidate alla Provincia, per i territori non montani, ovvero alla Comunità Montana competente per territorio.(118)
2. I soggetti di cui al comma precedente possono avvalersi per l’attività di vigilanza, previe opportune intese, anche dei Comuni, del corpo forestale dello Stato e del servizio volontario di vigilanza ecologica, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105, singolarmente o in collaborazione fra loro.
3. Previe le necessarie intese, possono essere istituite specifiche strutture del Corpo forestale dello Stato destinate ad operare specificatamente nell’area di ciascun parco o riserva naturale.
4. I responsabili del servizio volontario di vigilanza ecologica predispongono, per ciascuno dei parchi e per ciascuna delle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale compresi nel territorio di loro competenza, un rapporto annuale sullo stato di conservazione dell' ambiente naturale, da trasmettere a cura dell’ente organizzatore del servizio, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Giunta regionale.
NOTE:
118. Il comma è stato sostituito dall'art. 8, comma 1 della l.r. 23 aprile 1985, n. 41 e successivamente modificato dall'art. 10, comma 3 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32 e dall'art. 6, comma 1, lett. m) della l.r. 4 agosto 2011, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia