LEGGE REGIONALE
30 novembre 1983
, N. 86
Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale
(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86
Art. 30.
Danno ambientale di minima entità.
1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuna l’ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale o che non comportino danno ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da L. 100.000 a L. 500.000.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia