LEGGE REGIONALE
30 novembre 1983
, N. 86
Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale
(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86
Art. 31.
Competenza per l’irrogazione delle sanzioni.
1. La competenza all’irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti artt. 27, 28, 29 e 30, spetta, limitatamente alle violazioni commesse nelle aree protette ai sensi della presente legge:
b) nelle riserve naturali, all’ente gestore della riserva, alla provincia, per i territori non montani, ovvero alla comunità montana competente per territorio, nei casi previsti dal precedente art. 13, terzo comma;
3. Le amministrazioni provinciali sostituiscono gli enti di cui al precedente primo comma fino alla loro costituzione.
NOTE:
126. La lettera è stata aggiunta dall'art. 10, comma 1 della l.r. 23 aprile 1985, n. 41 e successivamente abrogata dall'art. 10, comma 5 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia