LEGGE REGIONALE
30 novembre 1983
, N. 86
Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale
(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86
1. I danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici nel territorio compreso nel parco naturale e nella riserva naturale sono indennizzati a favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi, qualora siano state rispettate le modalità definite dall’ente gestore per la prevenzione dei danni e nei limiti delle risorse a disposizione. L’ente può corrispondere altresì incentivi per interventi di prevenzione dei danni.(133)
2. L’ente gestore del parco o della riserva naturale è competente per la gestione dei contributi di cui al comma 1 e definisce mediante apposito regolamento:(134)
3. Ai fini di cui al presente articolo la Regione può emanare apposite linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e le modalità di accertamento dei danni e per l’erogazione degli indennizzi.
4. Gli importi massimi dei contributi concedibili a titolo di indennizzo o incentivazione, vengono stabiliti al termine dell’anno di riferimento con piano di riparto della direzione generale competente con proprio atto amministrativo, nei limiti delle disponibilità di bilancio. L’atto in questione determina altresì l’ammontare delle risorse trasferibili ai singoli enti gestori.
NOTE:
132. La rubrica è stata modificata dall'art. 16, comma 1, lett. hh) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38.
133. Il comma è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett. ii) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38.
134. Il comma è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett. jj) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia