LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 36.
Riserve naturali locali istituite ex L.R. 17 dicembre 1973, n. 58.
1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono classificate come riserve naturali di interesse regionale le seguenti riserve naturali locali, istituite ai sensi della L.R. 17 dicembre 1973, n. 58:
- “Bosco WWF di Vanzago - lascito Ulisse Cantoni”, nei Comuni di Arluno, Pogliano Milanese e Vanzago, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 42 del 9 luglio 1979;
- “Valpredina” in Comune di Cenate di Sopra, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 514 del 2 dicembre 1982;(136)
- “Valli di Sant’Antonio” in Comune di Corteno Golgi, la cui costituzione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale il 5 maggio 1983 n. III/1175.
2. Il Consiglio regionale con propria deliberazione detta, per quanto già non risulti dagli istitutivi, le disposizioni di cui al terzo comma del precedente art. 12.
NOTE:
136. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. p) della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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