LEGGE REGIONALE
30 novembre 1983
, N. 86
Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale
(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86
Art. 37.
Biotopi, e geotopi individuati ex L.R. 27 luglio 1977, n. 33.
1. I biotopi e geotopi già individuati con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi del titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33 ed inclusi nell’allegato A come riserve e monumenti naturali, ai fini di quanto previsto dalla presente legge, si intendono istituiti come riserve e monumenti naturali.
2. Le misure di salvaguardia previste dall’art. 5 della predetta legge conservano efficacia fino all’approvazione da parte del Consiglio regionale delle determinazioni previste ai punti b), c), d), e), f) del precedente art. 12 e del terzo comma del precedente art. 24; tali provvedimenti sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
3. Ai fini della costituzione di nuove riserve naturali, conservano efficacia gli adempimenti già posti in essere dalla Giunta regionale, in attuazione dell’art. 4 della L.R. 27 luglio 1977, n. 33.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia