LEGGE REGIONALE
30 novembre 1983
, N. 86
Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale
(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86
Art. 41.
Norma finanziaria.
1. Per il conseguimento delle finalità di tutela dell’ambiente naturale di cui alla presente legge, la Regione assegna contributi per l’anno 1983 per i seguenti importi:
- L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento delle Commissioni provinciali e consorziali di cui al precedente art. 7;
- L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi operanti nelle aree protette, per studi naturalistici, forme di propaganda e allestimento di musei naturalistici, giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente art. 9, terzo comma - lett. a), b) e c);
- L. 10 milioni a favore di Università, Istituti superiori e altri enti specializzati, nonché a favore dell’Azienda regionale delle foreste, per l’attuazione dei corsi in materia ambientale e per la formazione e aggiornamento dei docenti di cui al precedente art. 10, secondo e terzo comma;
- L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità montane, comuni e loro consorzi nonché a favore degli enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche, per la gestione delle riserve e dei parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma, 16, secondo comma e 17, settimo comma;
- L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi, per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai sensi del precedente art. 21, secondo comma;
2. La Regione assegna per l’anno 1983 contributi in capitale “una tantum” per programmi di sviluppo:
- L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche, per l’acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove localizzazioni di attività economiche, gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale e l’acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5, 17, settimo comma - lett. a) e 24, nono comma;
- L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma - lett. d);
- L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi, per l’acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse sovracomunale, di cui al precedente art. 34, secondo comma;
3. E’ autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni, per la promozione di studi e forme di propaganda e di educazione civica concernenti l’ambiente, di cui ai precedenti artt. 9, primo comma e 10, quarto comma.
4. E’ autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni, per la concessione di contributi in capitale “una tantum”, per programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale ed ecologico.
5. In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga la L.R. 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari importo la spesa determinata per il 1983 in L. 2.500 milioni - in applicazione dell’art. 22, primo comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 - con L.R. 21 febbraio 1983, n. 14 - art. 28 - sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario 1983.
7. A decorrere dall’esercizio finanziario 1984, è abrogata l’autorizzazione legislativa, di cui alla L.R. 6 giugno 1980, n. 71, art. 5, secondo comma, che rinvia alla legge di approvazione del bilancio per i singoli esercizi, ai sensi dell’art. 22, primo comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34, la determinazione degli oneri relativi alle spese afferenti la realizzazione delle opere necessarie alla conservazione e al ripristino delle zone di biotopo e geotopo sottoposte a tutela, di cui all’art. 6 della L.R. 27 luglio 1977, n. 33.
8. In relazione alle disposizioni di cui al precedente quarto comma, al quadro di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1983- 1985, Parte I “Spese per l’adempimento di funzioni normali”, tabelle relative a “Previsioni di spesa riferite a leggi operanti”, spese correnti operative, sono apportate le sottoindicate variazioni:
9. Alla determinazione della spesa di cui ai precedenti primo e terzo comma si provvede, per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi dell’art. 22, primo comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.
10. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai precedenti primo e terzo comma nonché secondo e quarto comma trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1983-1985, rispettivamente alla Parte I “Spese per l’adempimento di funzioni normali”, attività“Realizzazione, gestione e miglioramento dei parchi e delle riserve naturali”, tabella relativa alle “Previsioni di spesa riferite a leggi operanti” e alla Parte II “Spese per i programmi di sviluppo”, progetto “Realizzazione, gestione e miglioramento dei parchi e delle riserve naturali”, tabella relativa alle “Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi”.
11. Al finanziamento dell’onere per il 1983:
- di L. 2.500 milioni per le finalità previste dai precedenti primo e terzo comma, si provvede mediante impiego delle risorse regionali resesi disponibili in conseguenza di quanto disposto dal precedente quinto comma;
- L. 10.000 milioni, per gli interventi previsti dai precedenti secondo e quarto comma, si fa fronte mediante impiego di pari quota del “Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui, iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1983.
12. Agli oneri derivanti dalla costituzione dei Comitati di cui ai precedenti artt. 6, 8 e 22, si provvede mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1983 e successivi, sul capitolo 1.1.2.3.1.322 “Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese”.
13. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative di cui al precedente art. 10, primo comma, si provvede mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1983 e successivi, sul capitolo 1.3.2.3.1.1218 “Spese per il funzionamento dei centri di formazione professionale convenzionati con la Regione, nonché spese per le attività di formazione professionale non svolte presso i centri”.
14. In relazione a quanto disposto dal primo e terzo comma del presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:
B) Istituzione di nuovi capitoli:
B1 – alla parte I, ambito 4, settore 4, finalità 2, attività 1 sono istituiti:
a) il capitolo 1.4.4.2.1.1663 “Contributi per il funzionamento delle Commissioni provinciali e consorziali per l’ambiente naturale, fa favore delle province e dei consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi”, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50 milioni;
b) il capitolo 1.4.4.2.1.1664 “Contributi per studi naturalistici, forme di propaganda, allestimento di musei naturalistici, giardini botanici ed itinerari didattici, a favore di enti, associazioni e gruppi operanti nelle aree protette”, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100 milioni;
c) il capitolo 1.4.4.2.1.1665 “Contributi per l’attuazione di corsi in materia ambientale e per la formazione e l’aggiornamento dei relativi docenti, a favore di Università, Istituti superiori, altri enti specializzati, nonché a favore dell’Azienda regionale delle foreste”, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 10 milioni;
d) il capitolo 1.4.4.2.1.1666 “Contributi per la gestione delle riserve e dei parchi naturali a favore dei relativi enti gestori”, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.600 milioni;
e) il capitolo 1.4.4.2.1.1667 “Contributi per le funzioni amministrative delegate e subdelegate in materia di salvaguardia delle fasce lacustri e fluviali e di beni ambientali, a favore degli enti gestori dei parchi”, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 20 milioni;
f) ) il capitolo 1.4.4.2.1.1668 “Contributi per la gestione dei parchi locali di interesse sovracomunale a favore dei comuni e loro consorzi”, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100 milioni;
B2 – alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto 1 sono istituiti:
a) il capitolo 2.4.4.2.1.1671 “Contributi in capitale per l’acquisizione di aree e di beni per gli interventi relativi a nuove localizzazioni di attività economiche e alla tutela nonché alla valorizzazione del patrimonio ambientale, a favore degli enti gestori delle aree protette, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 8.000 milioni;
b) il capitolo 2.4.4.2.1.1672 “Contributi in capitale per la realizzazione e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni di ricovero, a favore degli enti, associazioni e gruppi operanti nelle aree protette”, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 250 milioni;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia