LEGGE REGIONALE 4 giugno 1984 , N. 27

Modifica ed integrazioni alla L.R. 5 dicembre 1983, n. 90(1) in materia di sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale

(BURL n. 23, 2º suppl. ord. del 08 Giugno 1984 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1984-06-04;27

Art. 2.
1. Le attività inerenti all’esercizio delle funzioni sanzionatorie di competenza regionale non delegate, ne sub delegate agli enti di cui all’art. 1 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 provvede l’amministrazione regionale; il presidente della giunta regionale individua, con proprio decreto, i dipendenti regionali, appartenenti a livelli funzionali non inferiori al 5º, preposti all’esercizio di dette funzioni.
2. Per i fini di cui al comma precedente il presidente della giunta regionale può incaricare guardie giurate di cui agli artt. 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1933 n. 773.
3. I provvedimenti di cui ai precedenti commi devono contenere l’indicazione delle norme per la cui tutela i poteri sono conferiti.
4. Lo svolgimento dell’attività istruttoria relativa all’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione di competenza del presidente della giunta regionale è assicurato dal servizio di settore della giunta regionale nella cui sfera di attribuzione è stata accertata la violazione.
5. Per le finalità di cui al punto a) del primo comma dell’art. 5 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 il suddetto servizio deve essere sempre indicato nel processo verbale di accertamento.
6. Ai fini della segnalazione ai competenti organi ed uffici regionali dei fatti cui può conseguire l’applicazione di sanzioni amministrative, la regione si avvale di enti pubblici e associazioni riconosciute operanti per la tutela dei beni ambientali, limitatamente ai compiti rientranti nei rispettivi fini istituzionali; l’individuazione degli enti ed associazioni è effettuata con deliberazione della giunta regionale che provvede altresì in ordine alla determinazione dei compiti loro attribuiti ed alle relative modalità di servizio.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 90, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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