LEGGE REGIONALE 4 giugno 1984 , N. 27

Modifica ed integrazioni alla L.R. 5 dicembre 1983, n. 90(1) in materia di sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale

(BURL n. 23, 2º suppl. ord. del 08 Giugno 1984 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1984-06-04;27

Art. 6.
1. Fino a quando la regione non abbia provveduto al riordino delle sanzioni amministrative, l’ammontare del limite minimo e massimo delle sanzioni amministrative previste dalle leggi regionali in misura non proporzionale è aumentato del cento per cento, fermo restando il limite massimo di L. 20.000.000 e il rapporto tra limite minimo e massimo previsti dall’art. 10 della legge 30 novembre 1981, n. 689.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 90, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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