LEGGE REGIONALE 4 giugno 1984 , N. 27

Modifica ed integrazioni alla L.R. 5 dicembre 1983, n. 90(1) in materia di sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale

(BURL n. 23, 2º suppl. ord. del 08 Giugno 1984 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1984-06-04;27

Art. 10.
Clausola di urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 90, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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