LEGGE REGIONALE 25 marzo 1985 , N. 18

Modifiche alla l.r. 5 febbraio 1982, n. 9 concernente la disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relative agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo (1)(2)

(BURL n. 13, 1º suppl. ord. del 29 Marzo 1985 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-03-25;18

Art. 4.
1. L’art. 5 della L.R. 5 febbraio 1982, n. 9, è sostituito dal seguente:
“Per ciascun membro effettivo delle commissioni di prima e di seconda istanza, ivi compresi i membri di cui ai precedenti articoli 2, secondo comma e 4, secondo comma, devono essere nominati, con gli stessi criteri previsti per i membri effettivi, due supplenti, uno dei quali partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del rispettivo componente effettivo.
Le dimissioni di un componente devono essere presentate all’organo che ne ha deliberato la nomina, il quale provvede alla sostituzione con le stesse modalità; le commissioni durano in carica 5 anni e i loro membri possono essere riconfermati.
Fino alla nomina delle nuove commissioni, che deve comunque essere deliberata entro sessanta giorni dalla data di scadenza, restano in carica le precedenti commissioni.
Le commissioni deliberano con la presenza di tutti i componenti; ogni decisione è espressa a maggioranza di voti e, in caso di parità , prevale il voto del Presidente.
Le commissioni possono incaricare due propri componenti medici di cui uno, ove occorra, specialista nella disciplina attinente all’invalidità in esame, di procedere alla visita medica e di predisporre una relazione scritta; qualora la natura e la gravità della minorazione lo richiedano, le commissioni, su richiesta documentata dell'interessato, possono disporre che detta visita medica sia effettuata presso il domicilio dello stesso.
Nella prima seduta successiva, le commissioni, valutate le relazioni di cui al comma precedente, decidono sull'accertamento delle condizioni di invalidità, con la presenza di tutti i loro componenti.
Per l’accertamento davanti alle predette commissioni il cittadino interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia”
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NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 5 febbraio 1982, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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