LEGGE REGIONALE
25 marzo 1985
, N. 18
Modifiche alla l.r. 5 febbraio 1982, n. 9 concernente la disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relative agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo (1)(2)
(BURL n. 13, 1º suppl. ord. del 29 Marzo 1985 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-03-25;18
Art. 6.
1. L’art. 15 della L.R. 5 febbraio 1982, n. 9è sostituito dal seguente:
“Salvo quanto disposto dal successivo terzo comma, ai componenti gli organismi di cui ai precedenti articoli 2, 4 e 13, vengono corrisposti le indennità ed i rimborsi spese nella misura prevista dall’art. 2 della L.R. 22 novembre 1982, n. 63, ove ciò sia consentito dalla normativa degli ordinamenti di appartenenza dei singoli componenti; tali indennità e rimborsi sono attribuiti per ciascuna seduta e per non più di una seduta al giorno, ma senza le limitazioni annue di sedute previste dall’art. 2, primo comma, della citata legge regionale.
Tali compensi spettano altresì per le visite domiciliari, nonché per le riunioni dei componenti le commissioni che la Giunta regionale indice al fine di favorire il coordinamento delle attività delle commissioni stesse e di assicurare l’omogeneità dei criteri tecnici di accertamento degli stati di invalidità .
Il compenso per il medico designato dal datore di lavoro ai sensi della lettera b) del precedente art. 13, primo comma, è a carico del datore di lavoro medesimo”.
“Salvo quanto disposto dal successivo terzo comma, ai componenti gli organismi di cui ai precedenti articoli 2, 4 e 13, vengono corrisposti le indennità ed i rimborsi spese nella misura prevista dall’art. 2 della L.R. 22 novembre 1982, n. 63, ove ciò sia consentito dalla normativa degli ordinamenti di appartenenza dei singoli componenti; tali indennità e rimborsi sono attribuiti per ciascuna seduta e per non più di una seduta al giorno, ma senza le limitazioni annue di sedute previste dall’art. 2, primo comma, della citata legge regionale.
Tali compensi spettano altresì per le visite domiciliari, nonché per le riunioni dei componenti le commissioni che la Giunta regionale indice al fine di favorire il coordinamento delle attività delle commissioni stesse e di assicurare l’omogeneità dei criteri tecnici di accertamento degli stati di invalidità .
Il compenso per il medico designato dal datore di lavoro ai sensi della lettera b) del precedente art. 13, primo comma, è a carico del datore di lavoro medesimo”.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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