LEGGE REGIONALE 25 marzo 1985 , N. 18

Modifiche alla l.r. 5 febbraio 1982, n. 9 concernente la disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relative agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo (1)(2)

(BURL n. 13, 1º suppl. ord. del 29 Marzo 1985 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-03-25;18

Art. 10.
1. La giunta regionale e i comitati di gestione degli enti responsabili dei servizi di zona, secondo le rispettive competenze, provvedono alla nomina delle commissioni di cui agli articoli 2, 4 e 13 della l.r. 5 febbraio 1982, n. 9, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. In ogni caso, fino all’insediamento delle nuove commissioni, restano in funzione le commissioni attualmente operanti.
3. Il comitato di gestione dell’ente responsabile dei servizi di zona, in considerazione del particolare carico di lavoro arretrato, può disporre che le commissioni nominate prima della entrata in vigore della presente legge continuino a funzionare per l’esame delle domande di accertamento degli stati di invalidità presentate sino all’insediamento delle commissioni nominate ai sensi della presente legge.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 5 febbraio 1982, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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