LEGGE REGIONALE
25 marzo 1985
, N. 18
Modifiche alla l.r. 5 febbraio 1982, n. 9 concernente la disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relative agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo (1)(2)
(BURL n. 13, 1º suppl. ord. del 29 Marzo 1985 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-03-25;18
Art. 11.
1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall’attivazione della commissione di prima istanza e dei collegi medici salvo quanto disposto dal precedente art. 6, terzo comma si provvede mediante impiego delle somme assegnate della quota corrente del fondo sanitario nazionale e sono a carico delle U.S.S.L. ove sono istituiti detti organismi.
2. Al finanziamento degli oneri derivanti dall’attivazione della commissione di seconda istanza si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.1.2.3.1.322 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1984 e successivi.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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