LEGGE REGIONALE 24 maggio 1985 , N. 48

Sostegno alla fondazione centro lombardo per l’incremento della floroorto- frutticoltura ‹Scuola di Minoprio› per spese sostenute nell’interesse della Regione(1)

(BURL n. 22, 1º suppl. ord. del 29 Maggio 1985 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-05-24;48

Art. 1.
Rimborso delle spese sostenute nell’interesse della Regione.(2)
1. Al fine di sostenere l’attività della fondazione "Centro Lombardo per l’incremento della floro-orto-frutticoltura Scuola di Minoprio", con sede in Vertemate con Minoprio, la regione corrisponde alla stessa un rimborso delle spese relative alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare di proprietà regionale, nonché delle spese comunque sostenute nell’esclusivo interesse della Regione, purché debitamente documentate.(3).
NOTE:
2. La rubrica è stata sostituita dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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