LEGGE REGIONALE
24 maggio 1985
, N. 48
Sostegno alla fondazione centro lombardo per l’incremento della floroorto- frutticoltura ‹Scuola di Minoprio› per spese sostenute nell’interesse della Regione(1)
(BURL n. 22, 1º suppl. ord. del 29 Maggio 1985 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-05-24;48
Art. 2.
1. Il rimborso di cui all’articolo 1è corrisposto fino al limite massimo di 380.000,00 euro per le spese sostenute nel 2020 e di 280.000,00 euro per le spese sostenute dal 2021 in relazione alla gestione e all’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria. Il rimborso è altresì corrisposto per gli interventi di manutenzione straordinaria necessari e urgenti a condizione che tali interventi siano eseguiti previa autorizzazione della Regione. Criteri, modalità e termini per l’erogazione del rimborso sono stabiliti in apposita convenzione stipulata tra la Regione e la fondazione. (5)
2. Entro il 31 marzo di ogni anno la fondazione, a mezzo del proprio legale rappresentante, presenta alla Giunta Regionale copia del conto consuntivo dell’anno precedente e del bilancio di previsione dell’anno in corso, nonché una relazione diretta ad evidenziare le spese rimborsate dalla Regione ai sensi della presente legge.(6)
NOTE:
5. Il comma è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. e) della l.r. 30 dicembre n. 2019, n. 23 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 17, della l.r. 7 agosto 2020, n. 18.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia