LEGGE REGIONALE 24 maggio 1985 , N. 48

Sostegno alla fondazione centro lombardo per l’incremento della floroorto- frutticoltura ‹Scuola di Minoprio› per spese sostenute nell’interesse della Regione(1)

(BURL n. 22, 1º suppl. ord. del 29 Maggio 1985 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-05-24;48

Art. 2 bis(7)
Contributo regionale straordinario per spese di gestione
1. Per la stessa finalità di cui all’articolo 1, in ottica di rilancio delle iniziative della Fondazione, è riconosciuto dalla Regione a favore della medesima fondazione un contributo straordinario per spese di gestione pari a euro 50.000,00 per l’anno 2023 e a euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
NOTE:
7. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1 della l.r. 7 agosto 2023, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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