LEGGE REGIONALE 24 maggio 1985 , N. 51

Partecipazione della regione Lombardia alla fondazione delle Stelline

(BURL n. 22, 1º suppl. ord. del 29 Maggio 1985 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-05-24;51

Art. 3.
Rappresentanti regionali.
1. I rappresentanti della regione nella fondazione delle Stelline sono nominati nelle forme e nei modi previsti dallo statuto della regione.
2. I rappresentanti nominati ai sensi del comma precedente sono vincolati, nell’esercizio del mandato, all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della regione; essi in particolare sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui all’art. 11 della L.R. 6 gennaio 1979, n. 2 .
3. La loro revoca può essere disposta solo con provvedimento del consiglio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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