LEGGE REGIONALE
24 maggio 1985
, N. 51
Partecipazione della regione Lombardia alla fondazione delle Stelline
(BURL n. 22, 1º suppl. ord. del 29 Maggio 1985 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-05-24;51
Art. 3 bis
1. In attuazione della disposizione di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la fondazione adegua il proprio statuto al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo, anche parziale, del consiglio di amministrazione, successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi. Attuazione dell’articolo 6, commi 2 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, lo stesso consiglio di amministrazione sia composto da cinque consiglieri, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 dello Statuto d’autonomia della Lombardia, di cui due nominati dalla Regione, due dal comune di Milano e uno d’intesa tra la Regione e il comune di Milano. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia