LEGGE REGIONALE 24 maggio 1985 , N. 51

Partecipazione della regione Lombardia alla fondazione delle Stelline

(BURL n. 22, 1º suppl. ord. del 29 Maggio 1985 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-05-24;51

Art. 5.
Norma finanziaria.
1. Per la partecipazione della regione alla fondazione delle Stelline è autorizzata per il 1985 la spesa di L. 1.000 milioni.
2. A decorrere dall’esercizio finanziario 1986 è autorizzata la spesa per le finalità previste dal precedente articolo 4.
4. Al finanziamento dell’onere di L. 1.000 milioni previsto per il 1985 dal precedente I comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.1.5.1.735 "Fondo per la riassegnazione di residui dichiarati perenti di spese per l’attuazione di programmi di sviluppo" iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1985.
5. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio:
a) per l’esercizio finanziario 1985, parte II, ambito 1, settore 4, obiettivo 1, progetto 5, è istituito il capitolo 2.1.4.1.5.1995 "Quota per la partecipazione della regione alla fondazione delle Stelline" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000 milioni;
b) per l’esercizio finanziario 1986, parte I, ambito 1, settore 4, obiettivo 1, finalità 5 è istituito per memoria il capitolo 1.1.4.1.5.2042 "Contributo di gestione alla fondazione delle Stelline".
NOTE:
5. Il comma è stato abrogato dall'art. 6, comma 19 della l.r. 5 settembre 2000, n. 25. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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