LEGGE REGIONALE 19 agosto 1986 , N. 42

Norme per l'esercizio dell'attività di tassidermia(1)

(BURL n. 34, 1º suppl. ord. del 20 Agosto 1986 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1986-08-19;42

Art. 3.
Registro provenienza.
1. Il tassidermista o imbalsamatore deve annotare giornalmente in apposito registro, conforme al modello predisposto dal direttore generale competente, fornito tramite l'amministrazione provinciale, tutti i dati relativi agli animali di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 2 o che comunque vengano in suo possesso ad eccezione di quelli già detenuti ai sensi del successivo art. 6, con particolare riferimento alla categoria e al titolo di acquisto o di possesso di ogni esemplare. (2)
2. Devono essere inoltre indicate le generalità anagrafiche di chi ha consegnato l'animale.
NOTE:
2. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 (tabella D). Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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