LEGGE REGIONALE
19 agosto 1986
, N. 42
Norme per l'esercizio dell'attività di tassidermia(1)
(BURL n. 34, 1º suppl. ord. del 20 Agosto 1986 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1986-08-19;42
Art. 3.
Registro provenienza.
1. Il tassidermista o imbalsamatore deve annotare giornalmente in apposito registro, conforme al modello predisposto dal direttore generale competente, fornito tramite l'amministrazione provinciale, tutti i dati relativi agli animali di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 2 o che comunque vengano in suo possesso ad eccezione di quelli già detenuti ai sensi del successivo art. 6, con particolare riferimento alla categoria e al titolo di acquisto o di possesso di ogni esemplare. (2)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia