Norme per l'esercizio dell'attività di tassidermia(1)
(BURL n. 34, 1º suppl. ord. del 20 Agosto 1986 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1986-08-19;42
Art. 4.
Detenzione fauna protetta.
1. Nel caso pervengano al tassidermista o imbalsamatore esemplari appartenenti a specie di cui alla lettera b) del precedente art. 2 deve darne notizia giornaliera alla provincia territorialmente competente indicando le circostanze.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia