LEGGE REGIONALE 19 agosto 1986 , N. 42

Norme per l'esercizio dell'attività di tassidermia(1)

(BURL n. 34, 1º suppl. ord. del 20 Agosto 1986 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1986-08-19;42

Art. 4.
Detenzione fauna protetta.
1. Nel caso pervengano al tassidermista o imbalsamatore esemplari appartenenti a specie di cui alla lettera b) del precedente art. 2 deve darne notizia giornaliera alla provincia territorialmente competente indicando le circostanze.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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