LEGGE REGIONALE
19 agosto 1986
, N. 42
Norme per l'esercizio dell'attività di tassidermia(1)
(BURL n. 34, 1º suppl. ord. del 20 Agosto 1986 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1986-08-19;42
Art. 5.
Contrassegni per la detenzione di fauna consentita.
1. Il tassidermista o imbalsamatore deve apporre su tutti i basamenti di sostegni degli animali di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2, preparati o comunque consegnati al cliente o posti in circolazione, una targhetta saldamente fissata con l'indicazione del numero dell'autorizzazione regionale, della data di preparazione, del numero di riferimento del registro di cui al precedente art. 3 e del nome volgare e scientifico dell'esemplare imbalsamato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia