LEGGE REGIONALE 19 agosto 1986 , N. 42

Norme per l'esercizio dell'attività di tassidermia(1)

(BURL n. 34, 1º suppl. ord. del 20 Agosto 1986 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1986-08-19;42

Art. 6.
Norme transitorie per detenzione fauna imbalsamata.
1. Coloro che siano in possesso, a qualsiasi titolo, di animali di cui alle lettere b) e c) del primo comma del precedente art. 2, sono tenuti a presentare apposita denuncia alla competente amministrazione provinciale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge. (3)
2. La denuncia costituisce documento di origine di tali animali o parti di essi e ne legittima il possesso. L'amministrazione provinciale, unitamente a copia della denuncia vidimata, rilascia al denunciante apposita etichetta numerata o piastrina di piombo contenente i dati necessari all'individuazione dell'esemplare medesimo, conforme al modello predisposto dall'Assessore regionale alla caccia. Tale etichetta o piastrina, devono sempre accompagnare l'esemplare protetto imbalsamato.
3. I musei scientifici di istituzioni e di enti pubblici non sono soggetti alle norme contenute nella presente Legge. (4)
NOTE:
3. Il comma è stato modificato dall'art. 1. comma 1 della l.r. 13 maggio 1988, n. 26. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, della l.r. 13 maggio 1988, n. 26. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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