LEGGE REGIONALE 19 agosto 1986 , N. 42

Norme per l'esercizio dell'attività di tassidermia(1)

(BURL n. 34, 1º suppl. ord. del 20 Agosto 1986 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1986-08-19;42

Art. 7.
Sospensione dell'autorizzazione.
1. Oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 8 l'autorizzazione di cui all'art. 1è sospesa per un massimo di 12 mesi nel caso in cui l'imbalsamatore o tassidermista non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente Legge o alle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione stessa: in caso di recidiva l'autorizzazione viene revocata e non può essere concessa prima della scadenza di tre anni ed in caso di recidiva specifica l'autorizzazione non può essere concessa prima della scadenza dei cinque anni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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