LEGGE REGIONALE 19 agosto 1986 , N. 42

Norme per l'esercizio dell'attività di tassidermia(1)

(BURL n. 34, 1º suppl. ord. del 20 Agosto 1986 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1986-08-19;42

Art. 8.
Sanzioni amministrative.
1. Per la violazione delle disposizioni della presente Legge, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle vigenti Leggi, e salvo quanto previsto dall'art. 9 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente "Modifiche al sistema penale", si applicano le seguenti sanzioni:(5)
a) da L. 200.000 a L. 1.500.000 per chi esercita la tassidermia o l'imbalsamazione senza l'autorizzazione di cui all'art. 1;
b) da L. 50.000 a L. 500.000 per l'imbalsamazione di ogni esemplare diverso da quelli consentiti dall'art. 2;
c) da L. 100.000 a L. 700.000 per irregolarità nella tenuta del registro di cui all'art. 3;
d) da L. 100.000 a L. 700.000 per inosservanza dell'´obbligo di informazione previsto dall'art. 4;
e) da L. 50.000 a L. 500.000 per la mancata marcatura di cui agli artt. 5 e 6, o per difformità della stessa rispetto alle indicazioni dei medesimi articoli e per ogni esemplare;
f) da L. 50.000 a L. 500.000 per la mancata presentazione nei termini dell'elenco di cui all'art. 6.
2. All'accertamento delle infrazioni, alla irrogazione ed all'introito delle sanzioni provvede il presidente della provincia competente per territorio con le modalità previste dalla l.r. 5 dicembre 1983, n. 90 , relativa a "Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689 , concernente modifiche al sistema penale".
NOTE:
5. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 13 maggio 1988, n. 26. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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