LEGGE REGIONALE 19 agosto 1986 , N. 42

Norme per l'esercizio dell'attività di tassidermia(1)

(BURL n. 34, 1º suppl. ord. del 20 Agosto 1986 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1986-08-19;42

Art. 9.
Sequestro.
1. Gli animali o parti di essi imbalsamati o comunque preparati, detenuti in violazione delle disposizioni di cui alla presente Legge, ferme restando le sanzioni amministrative di cui al precedente art. 8 vanno sequestrati ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31 luglio 1978, n. 47 , concernente "Norme per la protezione e la tutela della fauna e disciplina dell'esercizio venatorio", con le procedure di cui all'art. 8 della l.r. 5 dicembre 1983, n. 90 ed i medesimi sono messi a disposizione delle amministrazioni provinciali, che provvedono alla loro destinazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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