LEGGE REGIONALE 12 settembre 1986 , N. 50

Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l’adesione e la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati(1)

(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 17 Settembre 1986 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1986-09-12;50

Art. 2.(6)
1. La Giunta regionale delibera l’adesione e la partecipazione della Regione ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, che perseguono finalità di carattere generale, non si propongono finalità di lucro, svolgono un’attività diretta a promuovere iniziative di rilevante valore scientifico o iniziative comunque rilevanti per l’esercizio delle competenze regionali.
2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere preventivamente accertati dalla Giunta regionale e, con riferimento ai soggetti forniti di personalità giuridica, devono trovare riscontro nei rispettivi statuti.
3. In ogni caso, la Regione non assume obblighi ulteriori rispetto a quelli individuati, rispettivamente nelle deliberazioni di adesione e partecipazione.
4. La deliberazione di partecipazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), è adottata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla sua assegnazione, decorsi i quali la Giunta regionale provvede.(7)
5. La Giunta regionale, con motivata deliberazione, può disporre il proprio recesso dai soggetti di cui all’art. 1, comma 1; ove la deliberazione di recesso riguardi la partecipazione della Regione disciplinata dall’articolo 1, comma 1, lett. c ), la deliberazione stessa è comunicata al Consiglio regionale.
NOTE:
1. Il titolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 49, lett. a) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1. Torna al richiamo nota
6. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 49, lett. c) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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