LEGGE REGIONALE 12 settembre 1986 , N. 50

Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l’adesione e la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati(1)

(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 17 Settembre 1986 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1986-09-12;50

Art. 5.
1. La Regione concorre allo svolgimento e allo sviluppo di iniziative e di manifestazioni di rilievo regionale che non abbiano fini di lucro e che siano coerenti con le disposizioni statutarie, nelle forme del patronato, del patrocinio, del conferimento di contributi o di premi.(9)
2. Il rilievo regionale dell’iniziativa o della manifestazione è motivato e attestato dagli atti degli organi della Regione di conferimento del patronato, del patrocinio o del contributo.
NOTE:
1. Il titolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 49, lett. a) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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