LEGGE REGIONALE
12 settembre 1986
, N. 50
Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l’adesione e la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati(1)
(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 17 Settembre 1986 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1986-09-12;50
Art. 7.
1. Il patronato, il patrocinio, la partecipazione della Regione a comitati d’onore o altre forme di onorificenza che non comportano impegni di spesa per la Regione stessa sono richiesti dai promotori delle iniziative e delle manifestazioni di rilievo regionale di cui all’articolo 5, siano essi soggetti profit o non profit, con istanza motivata da presentare al Presidente della Giunta regionale, agli assessori o ai sottosegretari competenti per materia e possono essere concessi dallo stesso Presidente, dagli assessori o dai sottosegretari competenti per materia. (11)
2. La Giunta regionale può inoltre disporre il conferimento di diplomi d’onore, targhe, coppe o altri premi non in denaro.(12)
NOTE:
11. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 2, lett. c) della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6 , successivamente sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3 e dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20
12. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3e successivamente sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia