LEGGE REGIONALE 12 settembre 1986 , N. 50

Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l’adesione e la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati(1)

(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 17 Settembre 1986 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1986-09-12;50

Art. 8.
1. La Regione può concedere contributi a enti, istituzioni, associazioni, comitati che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, che attengano alle finalità della presente legge, che non abbiano fini di lucro e non godano di altri contributi regionali.
2. I soggetti che intendono fruire dei contributi, di cui al presente articolo, devono farne domanda al Presidente della Giunta regionale. (14)
3. Le disposizioni attuative del presente articolo sono adottate dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente.(15)
NOTE:
1. Il titolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 49, lett. a) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1. Torna al richiamo nota
14. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 12, lett. d) della l.r. 27 marzo 2000, n. 18. Torna al richiamo nota
15. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 12, lett. d) della l.r. 27 marzo 2000, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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