LEGGE REGIONALE
12 settembre 1986
, N. 50
Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l’adesione e la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati(1)
(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 17 Settembre 1986 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1986-09-12;50
Art. 10.
1. Le disposizioni degli articoli 7 e 8 sono estese a favore di iniziative, manifestazioni, esposizioni e mostre di rilievo regionale, nazionale e internazionale, che non godano di altri contributi regionali e che rientrino nelle finalità di cui alla presente legge.(17)
NOTE:
17. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. e) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3e successivamente sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. c) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia