LEGGE REGIONALE 12 settembre 1986 , N. 50

Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l’adesione e la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati(1)

(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 17 Settembre 1986 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1986-09-12;50

Art. 11.
1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l’anno 1986 la spesa di L. 200 milioni.
2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente I comma si provvederà, a decorrere dall’esercizio finanziario 1987, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell’articolo 22. I comma - della Legge Regionale 31 marzo 1978 n. 34.
3. Al finanziamento dell’onere di L. 200 milioni previsto per l’anno 1986 dal precedente I comma si provvede mediante impiego per pari quota del “Fondo globale per oneri, relativi a spese correnti operative per l’adeguamento di funzioni normali, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali” iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1986.
4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1986, Parte I, ambito 1, settore 6, finalità 3, attività 1 è istituito il capitolo 1.1.6.3.1.570 “Spese per l’adesione e la partecipazione della Regione Lombardia ad associazioni, comitati e persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 200 milioni.(18)
NOTE:
1. Il titolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 49, lett. a) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1. Torna al richiamo nota
18. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 49, lett. d) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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