LEGGE REGIONALE 16 settembre 1988 , N. 48

Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali (1)

(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 21 Settembre 1988 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1988-09-16;48

Art. 1.
Scopo della Legge.
1. Con la presente Legge la regione Lombardia disciplina le condizioni di fruizione da parte degli utenti dei servizi e presidi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o con esso convenzionati, ubicati nel territorio regionale, al fine di assicurare la tutela dell’utente da ogni irregolarità e violazione di Legge o regolamento, che si concretizzi nell’erogazione dei servizi e che sia di per sé idonea ad arrecare pregiudizio all’interessato in relazione alle prestazioni di competenza dei servizi e presidi suddetti.
2. Alle norme della presente Legge devono essere adeguati i regolamenti interni e le disposizioni organizzative degli enti erogatori dei servizi sanitari che potranno prevedere ulteriori prescrizioni dirette a favorire la tutela degli utenti secondo le finalità e gli obiettivi della presente Legge.
3. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal comma precedente, devono essere consultate, su loro richiesta, le associazioni di volontariato per la tutela dei diritti degli utenti del SSN comunque denominate e le organizzazioni sindacali del personale medico e paramedico.
4. All’osservanza della presente Legge sono tenuti gli enti responsabili dei servizi di zona (ERSZ) nonché tutti gli enti pubblici del SSN o con esso convenzionati, di seguito denominati "enti competenti".
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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