LEGGE REGIONALE
16 settembre 1988
, N. 48
Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali (1)
(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 21 Settembre 1988 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1988-09-16;48
Art. 1.
Scopo della Legge.
1. Con la presente Legge la regione Lombardia disciplina le condizioni di fruizione da parte degli utenti dei servizi e presidi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o con esso convenzionati, ubicati nel territorio regionale, al fine di assicurare la tutela dell’utente da ogni irregolarità e violazione di Legge o regolamento, che si concretizzi nell’erogazione dei servizi e che sia di per sé idonea ad arrecare pregiudizio all’interessato in relazione alle prestazioni di competenza dei servizi e presidi suddetti.
2. Alle norme della presente Legge devono essere adeguati i regolamenti interni e le disposizioni organizzative degli enti erogatori dei servizi sanitari che potranno prevedere ulteriori prescrizioni dirette a favorire la tutela degli utenti secondo le finalità e gli obiettivi della presente Legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia